OMNIA TUSCIA
CENTRO per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE della TUSCIA
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E’ istituita in Viterbo un’Associazione per l’Internazionalizzazione della Tuscia denominata OmniaTuscia, la cui attività è regolata dalle disposizioni di questo statuto e dalla legge.
ARTICOLO 2 - DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3 – SEDE
L’Associazione ha sede in Viterbo, alla Via del Paradiso 35.
ARTICOLO 4 – FINALITA’
L’Associazione non ha fini di lucro e non fa alcuna discriminazione di sesso, stato sociale, razza, religione e ideologia politica.
Essa si propone di favorire e di sviluppare la cultura dell’internazionalizzazione nella Tuscia. Per il raggiungimento dello scopo, l’Associazione potrà, fra l’altro:
- realizzare ogni opportuna iniziativa che possa concorrere a promuovere le eccellenze della Tuscia nei campi economici, culturali e/o scientifici; anche attraverso l’edizione di periodici, libri e pubblicazioni cartacei e su supporto informatico;
- promuovere contatti, incontri, scambi, convegni ed attività di ricerca sulle tematiche sopra riportate;
- organizzare direttamente o patrocinare convegni, seminari e viaggi di studio o di approfondimento nonché ogni altra iniziativa dovesse essere ritenuta idonea per lo sviluppo di più profonde ed estese relazioni tra le istituzioni e gli ambienti economici e culturali della Tuscia e dei Paesi stranieri;
- compiere qualsiasi altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, ritenuta attinente agli scopi sociali.
Per tutte le sopra indicate attività l’Associazione potrà cooperare con istituzioni locali, nazionali e/o internazionali che abbiano finalità simili.
ARTICOLO 5 – ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative e dai conferimenti iniziali dei Soci;
- dalle quote associative annuali dei Soci;
- dalle somme che, per altre contribuzioni, per donazioni o per altro giusto titolo pervengono all’Associazione medesima;
- da ogni altra entrata finanziaria derivante da iniziative assunte dall’Associazione.
ARTICOLO 6 – PATRIMONIO
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili nonché dai valori in genere, che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, siano o verranno in proprietà
dell’Associazione medesima.
ARTICOLO 7 – BILANCI
L’esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono predisposti dall’organo competente a norma di questo statuto.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il quindici dicembre di ogni anno dal Comitato Direttivo.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale dei soci entro il trentuno marzo di ogni anno, su proposta del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 8 – ISCRIZIONE DEI SOCI
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche private e pubbliche, sia italiane sia straniere, le quali condividano le finalità e siano disposte ad impegnarsi per la loro realizzazione, secondo le norme di questo statuto.
L’Associazione è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Tutti i soci sono tenuti a versare, entro il trenta marzo di ogni anno, la quota associativa determinata dal Comitato Direttivo.
La qualità di socio si perde: per dimissioni, per radiazione a seguito di morosità o per indegnità, su valutazione e delibera del Comitato Direttivo, che decide su proposta del Collegio dei Probiviri.
L’espulsione è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo adottato all’unanimità dei membri ed è comunicata entro 5 giorni all’interessato.In caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, si decade automaticamente dalla qualità di socio.
ARTICOLO 9 – AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione avviene su domanda dell’interessato, il quale deve essere presentato da almeno due soci; essa è accolta con decisione del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberante e le sue decisioni vincolano i soci ed impegnano gli altri organi dell’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente anagraficamente più anziano.
L’Assemblea Generale è formata dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Essa è ordinaria o straordinaria e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno ed entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo.
La convocazione dell’Assemblea Generale è deliberata dal Comitato Direttivo, con preavviso ai soci di almeno due settimane, comunicando per iscritto l’ordine del giorno, la data e l’ora della riunione.
L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
- decide il programma di attività dell’Associazione ed approva le relazioni del Comitato Direttivo sulle attività svolte;
- approva il bilancio consuntivo dell’Associazione;
- elegge il Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- modifica lo statuto e decide lo scioglimento dell’Associazione, con le modalità perviste dal successivo articolo diciotto.
L’Assemblea Generale delibera, inoltre, su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Comitato Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ ammesso il voto per delega scritta. Nessun socio potrà essere titolare di più di due deleghe. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguardano elezioni, nomine e situazioni personali, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci presenti.
ARTICOLO 11 – COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo – a seconda di quanto deliberato dall’Assemblea Generale in occasione della nomina – è composto da sette membri eletti dall’Assemblea Generale stessa con voto diretto e segreto per la durata di due anni.
Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno:
- il Presidente;
- due Vice Presidenti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.
Le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e Consigliere sono a titolo gratuito.
Le cariche di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere possono essere ricoperte solo da soci aventi nazionalità italiana.
Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
- approva il bilancio preventivo, programma le attività e le iniziative dell’Associazione;
- decide eventualmente l’istituzione di gruppi di lavoro;
- sovrintende all’attività dell’Associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei suoi fini;
- approva il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ;
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e la riunione è valida se questi sono almeno tre. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. La votazione avviene a scrutinio segreto quando riguarda elezioni, nomine e situazioni personali, oppure su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno, su convocazione del Presidente, e può anche essere convocato su richiesta di almeno due componenti. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, la sede e l’ora della riunione, è trasmessa almeno quindici giorni prima. I membri del Comitato Direttivo, che senza giustificazione sono assenti a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.
Nel caso che venga a mancare qualcuno dei membri del Comitato Direttivo, tale organo può cooptare sino ad un massimo di due componenti, i quali restano in carica sino all’Assemblea Generale che provvederà al rinnovo dell’organo.I lavori del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati in apposito registro e le verbalizzazioni sono sottoscritte dal rappresentante legale .
ARTICOLO 12 – PRESIDENTE
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione con l’uso della firma sociale sia di fronte a terzi che in giudizio.
Egli ha, fra l’altro, facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, può altresì recedere dagli atti e dalle azioni, accettare recessi o rinunce delle parti in causa, con tutte le facoltà conseguenti, salvo l’obbligo di riferire al Comitato Direttivo e all’Assemblea Generale.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anagraficamente più anziano.
ARTICOLO 13- SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale coordina le attività dell’Associazione e sovrintende alla loro esecuzione. In tale contesto assolve incarichi attribuitigli dal Comitato Direttivo. Svolge funzioni di segretario dell’Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e cura la tenuta dei rispettivi verbali.
ARTICOLO 14 – TESORIERE
Il Tesoriere sovrintende all’amministrazione dell’Associazione ed è responsabile della sua gestione contabile.
Entro il mese di febbraio di ogni anno il Tesoriere presenta al Comitato Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.;
Egli, entro il trenta novembre, presenta altresì al Comitato Direttivo del bilancio preventivo dell’anno successivo per l’approvazione.
ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni, con la facoltà e gli obblighi di legge.
L’Assemblea Generale provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio.
ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi vengono eletti dall’Assemblea dei soci per due anni; gli stessi non possono contemporaneamente essere membri del Comitato Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri decide:
- in merito alle controversie fra soci causate dall’interpretazione del presente Statuto
- in merito alla decadenza dallo status di socio, su richiesta del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 17 – GRUPPI DI LAVORO
Per la realizzazione delle finalità dell’Associazione il Comitato Direttivo può istituire, su specifici argomenti, gruppi di lavoro formati da soci regolandone composizione ed attribuzioni.
ARTICOLO 18 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Questo statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria che, all’uopo, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci; essa delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.
Il patrimonio dell’associazione è formato dalle quote versate dai soci e da eventuali lasciti di enti e privati. Ogni anno è approvato e redatto un rendiconto economico e finanziario
Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione o fondi. Tali somme sono destinate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
ARTICOLO 19 – RINVIO ALLA LEGGE
Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge. Letto, approvato all’unanimità dei presenti che sottoscrivono
Viterbo 27.11.2018
Costantino Moretti | Enrico Cesarini | Luigi Portoghesi | Vittoria Mezzetti |
Nunzia Maria Rosaria Pignataro | Ferruccio Marziantonio | Stefano Melchiorri |